Sez. 1, Sentenza n. 6728 del 12/12/1988 (Rv. 460990 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - PAGAMENTO - PARZIALE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL DEBITO - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - PAGAMENTO - PARZIALE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL DEBITO - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ.*
L'adempimento del terzo - consentito dall'art. 1180 cod. civ. - in tanto può avere effetto liberatorio per il debitore in quanto la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme alla obbligazione del debitore, sicché, quando l'adempimento sia parziale, l'accettazione da parte del creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conseguentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito. (V 20/1987, mass n 449830).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)