diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7400 del 08/08/1997 (Rv. 506620 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE | Pretesa da parte del creditore - Mancanza di un apprezzabile interesse - Ammissibilità - Esclusione - Richiesta di successivi decreti ingiuntivi ciascuno per somma inferiore a quella complessivamente dovuta - Inammissibilità - Contrasto con i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506620-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE

Secondo i principi generali dettati in tema di adempimento delle obbligazioni, il debitore ed il creditore sono tenuti ad osservare un comportamento improntato alle regole della correttezza (art. 1175 cod. civ.) e della buona fede al momento della esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), con la conseguenza che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto obbligatorio, va, rispettivamente, eseguito e preteso in un'unica soluzione, non potendo ritenersi lecito, in linea di principio, un mutamento di termini e modalità genetiche del rapporto nel momento finale della sua esecuzione, giusto il disposto dell'art. 1181 cod. civ. (in forza del quale la prestazione va adempiuta nella sua interezza, tant'è che il creditore può rifiutare un adempimento parziale), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente, ovvero che, in sede processuale, la definizione di alcune soltanto delle domande proposte si dimostri di "interesse apprezzabile" per la parte istante (ex art. 277 cod. proc. civ.). Si deve, pertanto, escludere, "ex latere creditoris", la legittimità di una richiesta coattiva di adempimento in più soluzioni di un debito pecuniario scaturente da un'unica fonte obbligatoria attraverso il ricorso a più decreti ingiuntivi (ciascuno contenuto, nel caso di specie, nella competenza del conciliatore) per somme ogni volta inferiori a quella complessivamente dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)