Sez. 1, Sentenza n. 13274 del 05/10/2000 (Rv. 540777 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Mancata approvazione - Conseguenze - Domanda di responsabilità proposta dal nuovo curatore all'esito della revoca del precedente e della mancata approvazione del rendiconto - Notifica al curatore revocato - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore può avere legittimamente ad oggetto non soltanto gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma anche l'accertamento delle responsabilità del curatore medesimo, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, stessa legge, ma l'esercizio di tale azione non costituisce un effetto normale ed automatico della mancata approvazione del conto, né implica deroghe alle regole sul procedimento stabilite per il giudizio di cognizione ordinario. Ne consegue che, all'esito della revoca del precedente curatore, e per effetto della mancata approvazione del conto da questi presentato al giudice delegato, ben può il nuovo curatore instare, in seno al procedimento ex art. 116 legge citata, per l'azione di responsabilità ex art. 38, ma ha l'onere di notificare tale domanda al precedente curatore ove questi non abbia provveduto a costituirsi ritualmente, una volta apertasi la fase contenziosa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)