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Sez. 1, Sentenza n. 10028 del 14/10/1997 (Rv. 508867 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Mancata approvazione - Giudizio conseguente - Ambito - Controllo della gestione ed accertamento della responsabilità del curatore - Inclusione.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508867-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE

Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore, può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)