Sez. 1, Sentenza n. 1203 del 20/04/1968 (Rv. 332700 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDOTTA IN VIA DI ECCEZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDOTTA IN VIA DI ECCEZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Se e vero che il giudizio relativo all'accertamento della simulazione di un contratto deve svolgersi in contraddittorio di tutti coloro che parteciparono al contratto stesso, implicando tale giudizio l'accertamento di uno stato o rapporto giuridico indivisibile, in quanto destinato a produrre i propri effetti nei confronti di piu soggetti, e altresi vero che la necessita della presenza in giudizio di tutti coloro che posero in essere l'atto simulato non ricorre nell'ipotesi in cui la simulazione sia dedotta in via di eccezione, giacche, in tale ipotesi, la simulazione deve essere accertata incidenter tantum e gli effetti del giudicato non vanno oltre il fine che con quella eccezione si vuole conseguire. (Conf. N. 577-67, mass. 326552 2046-64 156-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)