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Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 23/12/1968 (Rv. 337702 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDUZIONE IN VIA DI AZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - DEDUZIONE IN VIA DI ECCEZIONE ED ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTRAENTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337702-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDUZIONE IN VIA DI AZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - DEDUZIONE IN VIA DI ECCEZIONE ED ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTRAENTI - INSUSSISTENZA.*

Il giudizio relativo all'accertamento della simulazione di un contratto deve svolgersi in contraddittorio di tutti coloro che parteciparono al contratto stesso solo quando la simulazione sia dedotta in via di Azione, principale o riconvenzionale, essendo il relativo accertamento destinato a produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti del rapporto. Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario allorquando la simulazione sia dedotta in via di eccezione ed il relativo accertamento sia richiesto incidenter tantum all'unico fine del rigetto della domanda dell'attore. (V. N. 1701-68, mass. N. 333544 n. 1203-68, mass. N. 332700 n. 577-67, mass. N. 326552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)