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Sez. L, Sentenza n. 8125 del 05/11/1987 (Rv. 455779 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455779-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO - CONDIZIONI.*

Nel caso di consentito mutamento delle mansioni, la questione se il lavoratore abbia o meno diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., alla conservazione del livello retributivo raggiunto, comprese in esso speciali indennità connesse a particolari modalità o condizioni di espletamento delle mansioni precedenti, va risolta alla stregua dell'indagine sulla causa di detti compensi speciali, che vanno mantenuti o meno, a seconda che - attraverso tale indagine, puramente di fatto e da condursi caso per caso in riferimento alla disciplina dello specifico rapporto di lavoro - si accerti che essi siano attribuiti con continuità, ad integrazione della paga base, in ragione della loro specifica inerenza a particolari modalità della prestazione di lavoro, richiedenti una determinata Competenza professionale, o attribuiti, invece, in via meramente occasionale, in funzione di modalità della prestazione lavorativa meramente estrinseche e contingenti. (Conf 2950/82, mass n 420854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)