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Sez. L, Sentenza n. 2950 del 11/05/1982 (Rv. 420854 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DI SPECIALI INDENNITÀ CONNESSE ALLE MANSIONI PRECEDENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ PREVISTA PER GLI ADDETTI ALLE MACCHINE CONTABILI NATIONAL.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420854-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DI SPECIALI INDENNITÀ CONNESSE ALLE MANSIONI PRECEDENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ PREVISTA PER GLI ADDETTI ALLE MACCHINE CONTABILI NATIONAL.*

Nel caso di consentito mutamento delle mansioni, la questione se il lavoratore abbia o meno diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., alla conservazione del livello retributivo raggiunto, comprese in esso speciali indennità connesse a particolari modalità o condizioni di espletamento delle mansioni precedenti, va risolta alla stregua dell'indagine sulla causa di detti compensi speciali, che vanno mantenuti o meno, a seconda che - attraverso tale indagine, puramente di fatto e da condursi caso per caso in riferimento alla disciplina dello specifico rapporto di lavoro - si accerti che essi siano attribuiti con continuità, ad integrazione della paga base, in ragione della loro specifica inerenza a particolari modalità della prestazione di lavoro, richiedenti una determinata Competenza professionale, o attribuiti, invece, in via meramente occasionale, in funzione di modalità della prestazione lavorativa meramente estrinseche e contingenti. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il diritto della dipendente al mantenimento dell'indennità speciale, pari al 7% dello stipendio mensile, prevista, dall'art. 6 del contratto collettivo applicabile al personale dell'a.T.I. Per gli operatori addetti alle macchine contabili national). (V 191/81, mass n 410600; (V 4672/79, mass n 401217; (V 2783/79, mass n 399089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)