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Sez. 2, Sentenza n. 15249 del 20/07/2005 (Rv. 583201 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Presupposti - Inidoneità dell'opera alla sua destinazione - Domanda congiunta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - Rigetto della domanda di risoluzione - Conseguente rigetto della domanda risarcitoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583201-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di appalto, la disciplina relativa alle difformità e ai vizi dell'opera dettata dall'art.1668 cod. civ., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi egli può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo fermo restando il mantenimento del contratto. Qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta, non sussistendo le circostanze poste a base della pretesa azionata, che evidentemente presuppone la stessa "causa petendi" che è posta a base della domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)