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Sez. 2, Sentenza n. 15167 del 29/11/2001 (Rv. 550732 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno - Riscontro di vizi non tali da giustificare la risoluzione - Rigetto di entrambe le domande - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550732-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto di "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)