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Sez. 6, Sentenza n. 40163 del 20/06/2007 Ud. (dep. 30/10/2007) Rv. 238035 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di beni pignorati - Sopravvenuta impossibilità da parte del custode di garantirne la conservazione - Responsabilità ex art. 388, comma quarto cod.pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238035-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Non può escludersi il reato di cui all'art. 338, comma quarto, cod. pen. nel caso, in cui al momento della sottrazione dei beni, il custode si sia trovato nella sopravvenuta impossibilità di garantirne la conservazione (nella specie, a causa del suo arresto), essendo questi comunque tenuto a comunicare l'evenienza alla competente autorità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)