Sez. 6, Sentenza n. 5581 del 24/04/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 211726 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Condotta del custode - Mero allontanamento dal luogo di custodia nel giorno fissato per la consegna del compendio pignorato - Configurabilità del reato - Esclusione - Accertamento di una positiva condotta di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento della cosa affidata in custodia - Necessità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa ("amotio") da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)