Sez. 1, Sentenza n. 314 del 18/01/1988 (Rv. 456872 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE - LIQUIDATORE UFFICIALE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE - LIQUIDATORE UFFICIALE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
L'ausiliare dell'imprenditore, senza che si richieda apposito mandato, è munito del potere di rappresentanza occorrente per l'assolvimento dei compiti di gestione affidatigli. Pertanto, il "liquidatore ufficiale" di una compagnia di assicurazioni, cui sia dato l'incarico di liquidare il risarcimento dovuto al danneggiato, deve ritenersi abilitato alla stipulazione, in nome e per conto della compagnia, degli Atti all'uopo necessari, anche di natura transattiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)