Sez. 3, Sentenza n. 23077 del 16/11/2005 (Rv. 587949 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE | Compagnia di assicurazioni - Liquidatore dei sinistri - Organo della società con potere di rappresentanza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Limiti - "Falsus procurator" - Configurabilità - Condizioni.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest'ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l'ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l'incolpevole affidamento del terzo contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)