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Sez. U, Sentenza n. 18621 del 23/06/2016 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269586 - 01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Conflitto di giurisdizione - Sentenza che decide sulla giurisdizione - Effetti - Poteri del giudice designato di mutare la qualificazione giuridica del fatto ipotizzata dalla Corte di cassazione - Sussistenza - Limiti - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269586-01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

La pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) è decisione incidentale dotata di effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" del conflitto, senza estendersi alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato, che rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto "rebus sic stantibus" come appartenente alla competenza di altro giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)