Sez. 1, Sentenza n. 9978 del 06/03/2026 Cc. (dep. 16/03/2026) Rv. 289632-01
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Ordinanza con la quale la Corte di cassazione riqualifica il ricorso in opposizione - Sindacabilità da parte del giudice del merito - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione riqualifica il ricorso in opposizione e trasmette gli atti al giudice del merito è sostanzialmente equiparabile alla decisione attributiva della competenza, sicché detto giudice non può sindacare il merito della decisione declinando la competenza o sollevando conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (In motivazione, si è evidenziato che non può verificarsi conflitto di competenza fra Corte di cassazione e altro giudice, essendo la prima istituzionalmente investita del compito di dirimere le controversie in materia).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)