Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995 (Rv. 494915 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Violazione delle norme sulle distanze legali - Lesione del proprietario del fondo contiguo - Diritto dello stesso all'abbattimento delle opere illegittime - Sussistenza - Intervento del provvedimento di condono edilizio - Ininfluenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO
I provvedimenti di condono edilizio di cui all'art 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47, essendo emanati sempre con salvezza dei diritti dei terzi ed essendo diretti soltanto alla regolamentazione dei rapporti tra il privato costruttore e la PA., non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme sulle distanze legali del diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento delle opere illegittime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)