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Sez. 2, Sentenza n. 10216 del 29/11/1994 (Rv. 488913 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Sanatoria edilizia ex art. 31 della l. n. 7 del 1985 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488913-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La sanatoria edilizia di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 7, operando nei rapporti tra l'autore della costruzione e la pubblica amministrazione, persegue soltanto l'effetto di conservare l'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della relativa violazione alle sanzioni a questa conseguenti, senza comportare una modifica della disciplina urbanistica, né, di conseguenza, fa venir meno la contrarietà della costruzione alle normative che regolano i rapporti tra privati in materia di distanza nelle costruzioni, contenute nel codice civile e di questo integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 28/02/1985 num. 7 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)