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Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998 (Rv. 521215 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Pronunzia affermativa della giurisdizione - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato interno - Preclusione nel giudizio di cassazione.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521215-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO

L'eccezione di difetto di giurisdizione respinta in primo grado e non riproposta in appello, è preclusa in sede di cassazione perché coperta dal giudicato interno formatosi sul punto e rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)