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Sez. L, Sentenza n. 5529 del 17/06/1996 (Rv. 498106 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Pronunzia affermativa della giurisdizione - Passaggio in giudicato - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498106-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO

Il principio della rilevabilità del difetto di giurisdizione anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con il sistema delle impugnazioni, e pertanto non opera allorché sulla statuizione del giudice di merito affermativa della giurisdizione (statuizione da individuarsi anche attraverso il collegamento fra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata) si sia formato, in mancanza di rituale impugnazione, il giudicato interno, rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, anche da una sezione semplice della Corte di Cassazione, alla quale, in difetto di ricorso incidentale contro la sentenza impugnata in via principale dalla controparte, è precluso di prendere in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente nel semplice controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)