Sez. U, Sentenza n. 3963 del 02/04/1993 (Rv. 481651 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Indennità di espropriazione - Determinazione - Procedimento - Vizi - Decreto di espropriazione - Conseguente invalidità - Deduzione - Relativa controversia - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la domanda con la quale l'espropriato faccia valere non il diritto all'indennità, ma l'interesse al giusto procedimento per la sua determinazione, in particolare per quanto attiene alla competenza dell'organo che deve procedere alla stima, correlativamente deducendo la invalidità derivata dal decreto di espropriazione, come conseguenza dei vizi incidenti sul detto procedimento, appartiene alla giurisdizione amministrativa, in quanto diretta alla tutela dell'interesse legittimo alla regolarità dell'azione della Pubblica Amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)