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Sez. U, Sentenza n. 308 del 27/05/1999 (Rv. 526746 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Procedimento ablatorio - Erronea scelta del tipo di procedimento applicabile da parte della P.A. - Conseguenze - Invalidità del procedimento - Decreto di esproprio e determinazione dell'indennità di espropriazione - Invalidità derivata - Situazione giuridica tutelabile - Interesse legittimo - Relativa controversia - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526746-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda, con la quale si chieda l'accertamento della invalidità del decreto di espropriazione e del provvedimento di determinazione della indennità, in quanto derivata dalla illegittimità degli atti e del procedimento che ne costituiscono il presupposto e particolarmente dalla circostanza che la P.A. abbia inesattamente individuato come applicabile all'esproprio in concreto realizzato un tipo di procedimento espropriativo diverso da quello previsto dalla legge, poiché in tal caso si lamenta la lesione dell'interesse legittimo alla regolarità dell'azione amministrativa ed al giusto procedimento, denunciandosi non già l'esplicazione da parte della P.A. di un'attività senza averne avuto assolutamente il potere, ma soltanto un cattivo esercizio del potere stesso, con la conseguenza che la controversia non potrebbe essere portata avanti al giudice ordinario, postulandosi da parte sua la determinazione dell'indennità adeguata al tipo di procedimento che sarebbe stato applicabile nella specie, previa disapplicazione del provvedimento determinativo dell'indennità (in conformità al tipo di procedimento erroneamente adottato), e dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la stessa scelta operata dalla P.A. tra i procedimenti ablatori apprestati dall'ordinamento in relazione alle diverse finalità perseguite con l'esproprio, non è mai sindacabile dal giudice ordinario, neanche ai soli effetti della determinazione dell'indennità(nella specie si era lamentato che la P.A. aveva adottato il procedimento ablativo di cui alla legge n. 865 del 1971 con riferimento ad un'ipotesi disciplinata dalle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 167 del 1962 in relazione all'art. 147 del T.U. n. 1523 del 1967).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Testo Unico 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)