Sez. U, Sentenza n. 3040 del 08/02/2013 (Rv. 625008 - 01)
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE | Leva militare obbligatoria - Natura del rapporto con l'amministrazione - Pubblico impiego - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda di equo indennizzo - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE
Il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione. Ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di equo indennizzo proposta dal militare di leva, non essendovi controversia sussumibile tra quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vertendosi in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale fatti valere nei confronti della P.A. (Fattispecie relativa a equo indennizzo richiesto per malattie contratte durante lo svolgimento del servizio militare obbligatorio di leva, in conseguenza di un'aggressione subita dal militare ad opera di sconosciuti, mentre si trovava in libera uscita in divisa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)