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Sez. 3, Sentenza n. 9094 del 13/05/2004 (Rv. 572841 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Infermità o lesioni riportate da militare di leva per fatti di servizio - Cumulo di pensione privilegiata e del risarcimento del danno - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572841-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora il militare di leva subisca menomazioni dell'integrità fisica per le quali concorrono il trattamento consistente nella pensione privilegiata e il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, il giudice del merito deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto leso, evitando però che questi consegua un vantaggio economico superiore al danno effettivamente subito, ed è pertanto tenuto a verificare se, ed in quale misura, il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della pensione privilegiata, escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norma del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto dalla pensione privilegiata ed ammettendolo invece nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 64, Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)