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Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 06/06/1969 (Rv. 341166 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - PATTI DEL CONCORDATO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341166-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - PATTI DEL CONCORDATO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione dei patti di concordato e della sentenza di omologazione spetta al giudice di merito e non e censurabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivata. (Conf. 1758-66, massima n.323422 V. Anche, 1492-64 1492-64).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)