Sez. 1, Sentenza n. 2746 del 25/10/1973 (Rv. 366267 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Con la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, il tribunale non solo deve controllare l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissibilita e la validita del concordato stesso, ma deve esaminare anche il merito della proposta e delle garanzie offerte, emettendo al riguardo un apprezzamento che non e censurabile in Sede di legittimita se correttamente ed adeguatamente motivato. (Conf 430/72, mass n 356350; 1975/69, mass n 341166).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Legge Falliment. art. 128, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 128, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)