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Sez. 4, Sentenza n. 1458 del 20/10/1967 Ud. (dep. 23/02/1968) Rv. 106955 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - NOZIONE - NATURA PUBBLICA DELLA NORMA E DELL'ORDINE CHE IMPONGONO IL COMPORTAMENTO - PRESUPPOSTO DELLA DISCRIMINANTE.*
Stato
decisa il 1967-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106955-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - NOZIONE - NATURA PUBBLICA DELLA NORMA E DELL'ORDINE CHE IMPONGONO IL COMPORTAMENTO - PRESUPPOSTO DELLA DISCRIMINANTE.*

L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica vale quale causa di non punibilita solo quando rientra nell'ambito dei doveri propri del diritto pubblico, onde i soggetti che ne possono beneficiare sono i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i privati esercenti un servizio di pubblica necessita. Anche l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorita, per valere come scriminante, presuppone un rapporto di subordinazione che trovi fondamento nel diritto pubblico. Ne consegue che non puo usufruire della causa di non punibilita di cui all'art.51 cod.pen. chi abbia eseguito un ordine nascente da un rapporto di natura privatistica (ad es. Disposizione data dall'imprenditore al prestatore d'opera). (V.103199, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)