Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 04/11/1982 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159164 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - RAPPORTI PRIVATISTICI - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI ISTITUTO BANCARIO.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - RAPPORTI PRIVATISTICI - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI ISTITUTO BANCARIO.*
L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica vale come causa di giustificazione solo quando rientra nell'ambito dei doveri di diritto pubblico. Pertanto poiché il riconosciuto carattere di pubblico servizio dell'attività bancaria non influisce sui rapporti che intercorrono fra l'azienda o l'istituto di credito ed i dipendenti, che restano di diritto privato, la causa di giustificazione sopra indicata non è applicabile nell'ambito di tali rapporti, mancando un potere di supremazia del superiore riconosciuto dalla legge. (Conf mass n 130338; (Conf mass n 119833; (Conf mass n 106955).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)