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Sez. L, Sentenza n. 6136 del 19/10/1983 (Rv. 430928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*

Essendo necessario - ai fini della condanna alle spese del lavoratore soccombente nelle controversie promosse per il conseguimento di prestazioni previdenziali - il concorso sia della manifesta infondatezza che della temerarietà della pretesa, il giudice del merito non può limitarsi alla generica constatazione dell'insistenza nella lite, ma deve compiere un'accurata indagine su entrambi i dati (uno oggettivo e l'altro soggettivo) predetti, in relazione alle argomentazioni dedotte, all'opinabilità dei problemi agitati nonché al grado di preparazione e di cultura delle parti, intese in senso non esclusivamente tecnico. Inoltre, poiché la condotta processuale del lavoratore soccombente - alla quale i detti requisiti si riferiscono - può assumere diversi contenuti nei vari gradi del giudizio, la valutazione negativa del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della temerarietà non vincola il giudice di appello, che può valutare diversamente detta condotta limitatamente alla fase giudiziaria di sua cognizione.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)