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Sez. L, Sentenza n. 419 del 22/01/1986 (Rv. 444028 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - DESUNZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ANCHE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444028-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - DESUNZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ANCHE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., del lavoratore soccombente nel giudizio promosso per il conseguimento di una prestazione previdenziale, il carattere manifestamente infondato e temerario della pretesa non può essere desunto semplicemente dal fatto del mancato accoglimento della domanda anche in appello, senza alcuna indagine specifica in ordine allo stato soggettivo del proponente, diretta ad evidenziare un suo comportamento processuale imprudente o avventato ovvero elementi di mala fede o colpa grave associati all'infondatezza prima facie della domanda e in particolare trascurando, in una controversia in tema d'Invalidità pensionabile, la circostanza, rilevante sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, del rinnovo della consulenza tecnica disposto dallo stesso giudice di secondo grado. (V 1916/84, mass n 433986; (V 1720/84, mass n 433794; (V 6136/83, mass n 430928; (V 4683/83, mass n 429575).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)