Sez. L, Sentenza n. 2413 del 12/04/1985 (Rv. 440263 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO EX ARTT. 4, LETT. C), E 15, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICAZIONE ANALOGICA AL PADRE - ESCLUSIONE - LEGGE N. 903 DEL 1977 SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO EX ARTT. 4, LETT. C), E 15, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICAZIONE ANALOGICA AL PADRE - ESCLUSIONE - LEGGE N. 903 DEL 1977 SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Le provvidenze di cui all'art. 4, lett. C), e 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), ossia l'astensione obbligatoria dal lavoro nel trimestre posteriore al parto con il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della retribuzione, hanno per destinataria (diretta) esclusivamente la madre, non anche, alternativamente, il padre, cui, per il divieto sancito dall'art. 14 delle preleggi, le provvidenze stesse non sono applicabili analogicamente, in ipotesi di Mancanza, disinteresse od inerzia della madre, neppure ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro). Infatti, tale legge - mentre ha riconosciuto (art. 6, primo comma) alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o li abbiano ricevuti in affidamento preadottivo anche la facoltà (non l'Obbligo) di astenersi dal lavoro, con il trattamento economico di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino (purché di età non superiore a quella indicata dalla norma) nella famiglia adottiva o affidataria - ha invece (art. 7) riconosciuto al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, soltanto i diritti di cui all'art. 7, primo comma, e 15, secondo comma, della citata legge del 1971, peraltro in alternativa alla madre e previa rinuncia della medesima. (nella specie, la suprema Corte ha altresì ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione anzidetta fosse priva di Rilevanza, mancando la prova che il padre avesse accudito alla bambina, la quale, pur se cinque mesi circa dopo la nascita, era stata riconosciuta anche dalla madre). (V 6087/83, mass n 430885).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)