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Sez. 1, Sentenza n. 4082 del 15/06/1988 (Rv. 459183 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - RETRIBUZIONI DEI PROFESSIONISTI E DI ALTRO PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - AMMISSIBILITÀ - PROVVIGIONE SPETTANTE AL MEDIATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459183-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - RETRIBUZIONI DEI PROFESSIONISTI E DI ALTRO PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - AMMISSIBILITÀ - PROVVIGIONE SPETTANTE AL MEDIATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

La prestazione del mediatore, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, presenta i caratteri di un'attività di ordine essenzialmente materiale e non intellettuale. Il diritto del mediatore alla provvigione non gode perciò del privilegio configurato dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., che assiste il credito per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale e che, nei casi in cui l'attività svolta non si esaurisca nell'esplicazione di cognizioni tecniche e scientifiche, richiede per la sua applicazione che tale tipo di opera sia prevalente. (V 2542/83, mass n 427402).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)