Sez. 1, Sentenza n. 2542 del 11/04/1983 (Rv. 427402 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - RETRIBUZIONI DEI PROFESSIONISTI E DI ALTRO PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - AMMISSIBILITÀ - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - RETRIBUZIONI DEI PROFESSIONISTI E DI ALTRO PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - AMMISSIBILITÀ - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., il quale conferisce privilegio generale mobiliare alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, non trova applicazione con riguardo al compenso spettante agli amministratori di una società per azioni, atteso che la loro attività, a differenza di quella dei sindaci, non è riconducibile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 cod. civ., perché non si esaurisce nell'esplicazione di cognizioni tecniche o scientifiche, ma configura gestione dell'impresa sociale, con ampi compiti di organizzazione dei fattori della produzione al fine del perseguimento dell'oggetto della società. (V 1579/75, mass n 375170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2402, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)