Sez. 2, Sentenza n. 260 del 17/02/1965 (Rv. 310391 - 01)
MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL MANDATARIO - RISARCIMENTO - LIMITI.*
MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL MANDATARIO - RISARCIMENTO - LIMITI.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 1720 cod.civ., che obbliga il mandante a risarcire al mandatario i danni da questo subiti a causa dell'incarico, postula, per la sua applicazione, che il danno abbia causa immediata e diretta nell'esecuzione dell'incarico. Pertanto, non vanno risarciti i danni derivati al mandatario dall'accettazione, e non dallo svolgimento, dell'incarico. (Cfr. 569/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)