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Sez. 2, Sentenza n. 260 del 17/02/1965 (Rv. 310391 - 01)

MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL MANDATARIO - RISARCIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310391-01

MANDATO - MANDANTE - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL MANDATARIO - RISARCIMENTO - LIMITI.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 1720 cod.civ., che obbliga il mandante a risarcire al mandatario i danni da questo subiti a causa dell'incarico, postula, per la sua applicazione, che il danno abbia causa immediata e diretta nell'esecuzione dell'incarico. Pertanto, non vanno risarciti i danni derivati al mandatario dall'accettazione, e non dallo svolgimento, dell'incarico. (Cfr. 569/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)