Sez. L, Sentenza n. 13299 del 07/06/2006 (Rv. 589714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo nazionale per gli addetti alla sistemazione idraulica e forestale - Previsione di un diverso trattamento tra le varie categorie di dipendenti in relazione al rimborso delle spese relative a processi penali - Violazione del principio costituzionale di eguaglianza - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La previsione del contratto collettivo nazionale per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, integrato da quello dei dipendenti regionali, relativa al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per processi penali soltanto per i quadri e non anche per gli operai non può essere estesa a questi ultimi in osservanza del principio costituzionale di eguaglianza, in virtù dei principi generali espressi dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 17 giugno 1992, n. 283; Corte Cost. 26 maggio 1989, n. 308; Corte Cost. 14 luglio 1989, n. 400 e Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 194): infatti, come la norma legislativa di privilegio non può essere indicata quale termine di raffronto onde ottenere una sentenza costituzionale additiva che ne estenda l'applicazione, così l'art. 3 Cost. non comporta un'interpretazione del contratto collettivo di lavoro, che estenda la clausola di privilegio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Legge 13/05/1985 num. 190, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)