Sez. 3, Sentenza n. 42536 del 08/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223206 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110 TULPS - Giuoco d'azzardo e giuoco di trattenimento - Distinzione - Criteri - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
A seguito della modificazione apportata all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la distinzione tra giuochi d'azzardo e giuochi di trattenimento non si basa più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita che non deve essere superiore ad un euro e sulla esclusione di premi in danaro o in natura, con la ulteriore precisazione che in tale caso non è necessario il riscontro del fine di lucro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)