Sez. 3, Sentenza n. 35078 del 23/09/2002 Cc. (dep. 18/10/2002) Rv. 222564 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110 TULPS - Giuoco d'azzardo e giuoco di trattenimento - Distinzione - Criteri - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
A seguito della modificazione operata all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la distinzione tra giuochi d'azzardo e giuochi di trattenimento non si basa più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita, che non deve essere superiore ad un euro, e sulla esclusione di premi in danaro o in natura o corrispondenti alla ripetizione della partita, o delle partite, il cui costo superi il valore di un euro, atteso che la locuzione "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente" contenuta nell'art. 110, comma 4, citato, è riferibile al solo valore di un euro e non anche a quello della ripetizione della partita per non più di dieci volte. (Cfr. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)