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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13377 del 29/05/2018 (Rv. 649035 - 02)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | - Assicurazione delle merci trasportate - Trasporto affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere - Legittimazione a chiedere l’indennizzo - Spettanza al destinatario - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649035-02

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)