Sez. 3, Sentenza n. 8063 del 28/03/2008 (Rv. 602539 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione delle merci trasportate - Trasporto a cura del venditore - Applicabilità dell'art. 1510 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Diritto all'indennizzo - Destinatario - Spettanza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ.. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)