Sez. 1, Sentenza n. 1389 del 27/05/1963 (Rv. 262084 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EFFETTI IN RELAZIONE AGLI INTERESSI SPETTANTI AL PROPRIETARIO ESPROPRIATO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EFFETTI IN RELAZIONE AGLI INTERESSI SPETTANTI AL PROPRIETARIO ESPROPRIATO.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, il deposito, presso la cassa depositi e prestiti, delle somme dovute al proprietario espropriato, fino a quando, risolte le eventuali opposizioni, non sia divenuta definitiva l'indennita (artt 48, 49 e 55 della legge n 2359 del 1865), ha, dalla data in cui e compiuto, effetto liberatorio per l'ente espropriante, e gli interessi, previsti dall'ordinamento della predetta cassa, decorrono a favore dell'espropriato, che non ha diritto ad ulteriori interessi su tali somme depositate. (V 797/62, 396/62, 987/60, 3378/58).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)