Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005 (Rv. 581791 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Presso la Cassa depositi e prestiti - Effetti - Liberazione dell'espropriante dalla data del deposito - Sussistenza - Interessi sulla somma depositata - Spettanza nella misura prevista dall'ordinamento della Cassa - Deposito omesso, insufficiente o tardivo - Conseguenze - Interessi compensativi dal giorno della espropriazione al pagamento - Spettanza - Fondamento - Deposito parziale - Accertamento giudiziale della indennità - Interessi - Liquidazione limitata alla differenza tra la somma versata e quella riconosciuta - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO
In tema di espropriazione, il tempestivo deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità amministrativamente liquidata produce effetti liberatori per l'espropriante dalla data del deposito stesso, decorrendo su tale somma, in favore dell'espropriato, gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa, con esclusione della possibilità che sulla medesima somma vengano liquidati ulteriori interessi in sede di determinazione giudiziale della predetta indennità. Ove, viceversa, l'espropriante non provveda ad effettuare il deposito o vi provveda in maniera insufficiente o in ritardo, sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento; peraltro, ove l'indennità sia stata depositata solo in parte e in esito al giudizio di opposizione venga riconosciuta all'espropriato una somma maggiore, gli interessi devono essere corrisposti solo sulla differenza tra la somma liquidata e quella depositata dall'espropriante.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)