Sez. 2, Sentenza n. 35 del 07/01/1972 (Rv. 355709 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI - UNIVOCITA DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RICORSO AL CRITERIO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - SUPERFLUITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI - UNIVOCITA DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RICORSO AL CRITERIO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - SUPERFLUITA.*
Poiche l'art 1362 cod civ, impone di ricostruire la volonta dei contraenti in primo luogo alla stregua del significato letterale delle espressioni usate e soltanto ove tale criterio si manifesti inadeguato, per genericita, equivocita o incompletezza delle espressioni, consente all'interprete di far ricorso alla valutazione del comportamento delle parti o anche di una sola di esse, l'indagine su siffatto comportamento e correttamente ritenuta irrilevante dal giudice di merito, nel suo sovrano apprezzamento di fatto, escluda che le espressioni usate diano adito a dubbi. (Conf 528'71; mass n 350214, 1483'70; mass n 347321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)