Sez. 2, Sentenza n. 222 del 24/01/1973 (Rv. 362049 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITI - EQUIVOCITA DELLE ESPRESSIONI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI DI ERMENEUTICA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITI - EQUIVOCITA DELLE ESPRESSIONI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI DI ERMENEUTICA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI.*
Poiche l'art 1362 cod civ impone di ricostruire la volonta dei contraenti in primo luogo alla stregua del significato letterale delle espressioni usate e soltanto ove tale criterio si manifesti inadeguato, per genericita, equivocita o incompletezza delle espressioni consente all'interprete di far ricorso alla valutazione del comportamento delle parti o anche di una sola di esse, l'indagine su siffatto comportamento e correttamente ritenuta irrilevante dal giudice di merito, che, nel suo sovrano apprezzamento di fatto, esclude che le espressioni usate diano adito a dubbi. (Conf 35/72, mass n 355709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)