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Sez. 5, Sentenza n. 13333 del 10/06/2009 (Rv. 608489 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Giudicato formale su accertamento d'imposta contestato - Termine per la riscossione dell'imposta definitiva - Prescrizione decennale - Inapplicabilità - Termine di decadenza ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608489-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile "ratione temporis", nel prevedere che le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non si riferisce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni delle commissioni tributarie sull'impugnazione dell'avviso di accertamento divenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., riferibile all'"actio indicati".

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 180, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 17, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)