Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20153 del 24/09/2014 (Rv. 632343 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Integrale rigetto del ricorso o determinazione giudiziale dell'imposta - Decadenza ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l'art. 17 (ora 25) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall'altro, l'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 3 CORTE COST., DPR 24/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 n. 2, DPR 24/04/1986 num. 131 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)