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Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 25/05/1983 (Rv. 428507 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE - NOZIONE - RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428507-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE - NOZIONE - RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 1316 cod. civ., dichiarando indivisibile l'obbligazione quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti, ha inteso sottoporre ad una disciplina unitaria sia l'obbligazione oggettivamente indivisibile, tale, cioè, in ragione dell'utilità oggettiva e della funzione economico-sociale propria della cosa o del fatto che il debitore è tenuto a prestare al creditore, sia l'obbligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall'impossibilità di frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o implicita, che abbia attribuito un vincolo di indissolubilità alla utilità connessa al bene oggetto della obbligazione. In entrambe le ipotesi non è concepibile la risoluzione parziale del contratto, per l'impossibilità che residui l'Obbligo del debitore ad una prestazione avente ad oggetto una parte del bene originario, sebbene ad essa inerisca un'utilità cui il creditore non ha più alcun interesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)