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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 07/02/2014 (Rv. 629851 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE | Obbligazione indivisibile - Nozione - Criteri distintivi.
Stato
decisa il 2014-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629851-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE

L'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che è divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)