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Sez. L, Sentenza n. 18520 del 25/08/2006 (Rv. 592227 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - Presupposti - Prima ed unica retribuzione erogata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592227-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE

In tema di rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n. 1224 del 1965, anche un solo contributo, conferito dal lavoratore, poi deceduto, ai propri ascendenti, e che tuttavia esprima la prospettiva di una futura continuità (quale la prima retribuzione erogata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) è idoneo ad integrare l'efficiente concorso al mantenimento, come normativamente previsto dall'art. 106, primo comma, del citato testo unico.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)