Sez. L, Sentenza n. 29238 del 28/12/2011 (Rv. 620098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - Presupposti - Contributo efficiente al mantenimento del superstite da parte del defunto - Necessità - Mera possibilità del contributo - Sufficienza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
In tema di rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti ex art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1224, è richiesto, ai fini della sua spettanza, che il lavoratore, poi deceduto, abbia contribuito in modo efficiente, e cioè concreto ed efficace, al mantenimento del superstite privo di mezzi autonomi. Ne deriva che non integra tale requisito la mera possibilità che un contributo economico, mai ricevuto dall'ascendente, potesse essere erogato nel futuro, in assenza di un riscontro effettivo, in termini di ragionevole probabilità; al fondamento di questa presunzione, non potendo la stessa ritenersi suffragata solo fatto che il deceduto avrebbe goduto, almeno per un certo periodo di tempo, di un proprio reddito.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)