Sez. L, Sentenza n. 8786 del 08/05/2004 (Rv. 572747 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Regolamento dei fondi aziendali di previdenza integrativa - Interpretazione relativa - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
I regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, la relativa interpretazione, pertanto, è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 11 del regolamento pensionistico della Cassa di Risparmio di Pisa del 1959, che ricomprende, nella retribuzione pensionabile, le competenze aventi carattere continuativo, desumendo il requisito della continuità dall'imputazione giuridica della competenza e non dalla formale cadenza dell'erogazione. La S.C. ha ritenuto esente da vizio di motivazione la decisione di merito che ha riconosciuto il carattere di continuità; ai predetti fini, all'indennità di vacanza contrattuale, riconnettendosi, detta indennità, ad un sostanziale ma tardivo adeguamento della retribuzione in corso di vacanza contrattuale, e alla continuità di erogazione in connessione con la periodicità della retribuzione medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)